Fini come il Papa. Impossibile chiederne le dimissioni?

di Giorgio Nadali  www.giorgionadali.it

Il Papa può dimettersi. Il Codice di Diritto Canonico (322) prevede che “Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti”. Ma sia per il Papa, che per la seconda e terza carica dello Stato italiano non è possibile chiederne le dimissioni. I Presidenti di Camera  e Senato sono al di là del bene e del male. Per il Presidente della Repubblica è possibile la messa in stato di accusa – o impeachment- anche se in realtà questa procedura appartiene più alla politica degli Stati Uniti. La Costituzione all’Articolo 90 però lo prevede. “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune”. Il tentativo è stato fatto il 6 dicembre 1991 con il Presidente Cossiga. Accuse smentite poi dal comitato parlamentare il 12 maggio 1993.  Per il Presidente della Camera e del Senato questo non è previsto. Lo stesso vale per un Pontefice. E proprio così?

Papa

Per quanto riguarda il Papa non è possibile chiederne le dimissioni. Il dogma dell’infallibilità papale definito nella costituzione dogmatica Pastor Aeternus del 18 luglio 1870 prevede che il Papa non possa per virtù dello Spirito Santo pronunciare affermazioni contrarie alla dottrina cristiana.  il Papa non può sbagliare quando parla ex cathedra, ossia come dottore universale della Chiesa. Il dogma dunque vale solo quando egli proclama un nuovo dogma o afferma una dottrina in modo definitivo come rivelata. Una sola volta un Pontefice ha fatto uso dell’infallibilità ex cathedra per definire un dogma. Nel 1950 Papa Pio XII ha definito il dogma dell’Assunzione della Vergine Maria. Vi sono stati nella storia della Chiesa dei Papi deposti, ma in tempi molto antichi. San Silvestro (536 – 538), San Martino I (649 – 655), Romano (897 – 898), Leone V (903), Giovanni XII (956 – 964) accusato di omicidio, spergiuro, sacrilegio, incesto con parenti e due sorelle, Benedetto V (964 -965) esiliato dall’antipapa Leone VIII, Benedetto IX (1033 – 1044) cacciato dal popolo di Roma, vi ritornò te mesi dopo con l’aiuto dell’imperatore Corrado II. Attualmente non è prevista la possibilità dell”impeachment” di un Papa.

Presidenti di Camera e Senato

La Costituzione della Repubblica italiana non prevede la richiesta di dimissioni di queste cariche. Si possono sfiduciare singoli ministri, ma non i Presidenti di Camera e Senato. Per cui il Capo dello Stato non potrebbe mai accogliere una richiesta di questo tipo e deporre una di queste cariche. Nemmeno quando teoricamente (tutto da dimostrare)  perdessero la loro imparzialità. Sfiducia che comunque andrebbe votata a maggioranza dalla Camera dei Deputati. Un problema che riguarderà le riforme costituzionali. Per ora sta solo alla coscienza di chi è in carica dimettersi. Sinora non è mai accaduto che un Presidente del Consiglio chiedesse le dimissioni della terza carica dello Stato, ma nemmeno che quest’ultima pur presiedendo La Camera dei Deputati crei e guidi una forza politica in contrasto con chi lo ha fatto eleggere. In effetti la cosa brucerebbe a chiunque…

Giorgio Nadali  www.giorgionadali.it